Perdite idriche occulte
Perdite idriche occulte, cosa sono e quando richiedere l’attivazione della tutela.
Cosa sono le perdite idriche occulte?
Le perdite idriche occulte sono un guasto “non visibile” che intervengono nell’impianto interno privato (cioè a valle del contatore) e che portano alla dispersione di acqua non rilevabile facilmente.
Non rientrano fra le perdite occulte le perdite dovute a:
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Malfunzionamento o rottura di rubinetti
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Impianti di scarico, elettrodomestici e altri impianti
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Danneggiamento delle tubazioni durante lavori eseguiti dall’utente o da terzi per suo conto
Quando si può richiedere l’attivazione della tutela?
Consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento
In questo caso l’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte. Si precisa che il consumo medio giornaliero di riferimento è quello riferito ai due anni antecedenti la perdita relativamente al periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.
Entro 3 mesi dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo
Si può richiedere l’attivazione della tutela ed è concessa anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
Cosa è previsto in caso di accettazione della richiesta?
In caso di accettazione della richiesta, relativamente al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, sono previsti:
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L’esonero dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione;
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L’applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base per il servizio di acquedotto, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%.
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Si può richiedere l'attivazione della tutela ed è concessa anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
È concessa inoltre l’applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’articolo 42 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).